Superbonus 110%
Cos’è il Superbonus?
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, per spese sostenute tra il 01/07/2020 e il 30/06/2022. Per le misure che sono completate per almeno il 60% entro il 30.06.2022 in base all'avanzamento dei lavori, il termine è prorogato al 31.12.2022.
Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la detrazione va suddivisa in 5 rate di pari ammontare. Per le spese effettuate nel 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari ammontare
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Gli interventi agevolabili
Interventi principali (anche detti trainanti)
Il Superbonus spetta ai condomini o abitazioni singole se si effettuano interventi di
- isolamento termico
- sostituzione degli impianti di climatizzazione
- interventi antisismici
Interventi aggiuntivi (anche detti trainati)
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali . Si tratta di
- riqualificazione energetica
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi finalizzato all’eliminazione di barriere architettoniche
Per poter accedere al Superbonus è necessario che l’intervento di riqualificazione e miglioramento energetico porti a un miglioramento di almeno due classi energetiche, che deve essere dimostrato da un APE – Attestato di Prestazione Energetica – post intervento.
Ricorda che per il 2020 e il 2021 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche su seguenti lavori, svincolati dal superbonus:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia
- riqualificazione energetica
- rifacimento delle facciate
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- interventi antisismici
Chi può usufruire del Superbonus
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento o che sono Locatario o mutuatario (è necessario un contratto registrato)
- Istituti autonomi case popolari (IACP)
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Dal Superbonus sono escluse le unità immobiliari accatastate in una delle
categorie A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso) – si possono applicare le altre detrazioni
La detrazione
Di seguito le tre opzioni per la detrazione:
- Detrazione del credito attraverso la dichiarazione dei redditi nell’arco di 4 o 5 anni (dipende dall’anno di pagamento delle fatture);
- contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura)
- cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante a favore di altri soggetti o di istituti di credito.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ecc.)
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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